società

La ludopatia: malattia subdola

 

 

Sempre più spesso si incorre in soggetti, vittime del vizio del gioco che, in preda alla disperazione, chiedono di essere aiutati da un punto di vista legale per risolvere indebitamenti conseguenti alla patologia del gioco d'azzardo. La "ludodipendenza" si palesa, invero, come una vera e propria forma di


dipendenza al pari della droga e dell'alcolismo, ma è ben più subdola di questi ultimi perché è apparentemente priva di sintomi e segni evidenti per i terzi inconsapevoli.

Non è affatto agevole riconoscere, di primo acchito, da parte di figure professionali operanti nel settore legale e psicoterapeuta, se si ha a che fare con un giocatore "compulsivo" o meno, in quanto sono labili i confini tra gioco occasionale, gioco abituale e gioco compulsivo. Il gioco d'azzardo patologico si presenta come una seria malattia che consiste in una graduale perdita della capacità di autolimitare la volontà di giocare, che culmina per assorbire sempre più spazio della quotidianità del giocatore, generando conseguenze a catena che si rivelano catastrofiche sia per la vita della vittima che per i suoi cari. Il giocatore definito "compulsivo" non è un semplice individuo che ha il vizio del gioco, ma diventa un vero e proprio malato che va curato e seguito.

Con l'avvento di internet, il gioco d'azzardo, come una macchia d'olio, si è esteso notevolmente in quanto il web è colmo di siti all'uopo dedicati nei quali con banali modalità, si può scommettere qualsiasi cifra nei settori più variegati, dallo sport al casinò virtuale, alle lotterie, al poker online etc.
La "ludopatia", invero, è definita come "l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o di fare scommesse nonostante l'individuo che ne è affetto sia consapevole che questo possa portare a gravi conseguenze".

In particolare, il ludopatico perde la capacità di discernimento, di autodeterminarsi e può divenire in poco tempo, un soggetto potenzialmente pericoloso in primis per se stesso poiché il gioco compulsivo può degenerare e condurre addirittura al suicidio.
Lo Stato a tal riguardo, sino ad ora, ha agito in maniera contraddittoria in quanto, da un lato, asserisce che la ludopatia deve essere ritenuta una grave patologia, ma al contempo si mostra eccessivamente lassista attraverso le continue concessioni ai point dislocati sul territorio all'uopo adibiti e tramite la copiosa pubblicità televisiva in cui sponsorizza lotterie e "gratta e vinci".

Da un punto di vista squisitamente giuridico non esiste, ad oggi, una specifica normativa comunitaria che disciplini in maniera puntuale il gioco d'azzardo.
Nel 2013, il Parlamento Europeo ha ritenuto come legittimi gli interventi posti in essere dagli Stati Membri a tutela dei giocatori, attribuendo preminenza suprema alla salvaguardia della salute degli individui.
La legislazione nazionale più volte è intervenuta sul tema della ludopatia, al fine più ampio di contrastare la frode e la criminalità organizzata, scindendo tra "gioco vietato" e "gioco consentito", statuendo che per l'esercizio di quest'ultimo, occorreva sempre essere in possesso di una specifica autorizzazione "ad hoc".
In tale disciplina anche i Comuni e le Regioni sono intervenuti, generando una "vexata quaestio" di non agevole risoluzione.

Le leggi statali e regionali concorrono, ciascuna nel proprio ambito, al perseguimento del medesimo scopo, rappresentato dal bene supremo della "salute", avente l'unico argine del "rispetto dei principi fondamentali", ex art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Molte Regioni, a fianco delle normative previste per i piani sanitari, hanno congiuntamente approvato provvedimenti finalizzati a prevenire ed arginare la diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco, anche nei casi in cui quest'ultimo si presenti come lecito e ad aiutare i soggetti che ne siano coinvolti.
Le normative del T.U. del 1931 in tema di pubblica sicurezza sono state più volte rivisitate e modificate nel decorso del tempo.

La legge n. 266/2005, al fine di arginare i canali di illegalità generati dalla distribuzione on- line delle vincite in denaro, incaricava i "Monopoli di Stato" di occuparsi di tale disciplina.
Il decreto legge n. 98/2011, convertito in legge n. 111 del 2011, ad esempio, riaffermando il divieto di partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di 18 anni, rendeva più ferree le relative sanzioni pecuniarie concernenti la sospensione dell'esercizio o la revoca nell'ipotesi della commissione di tre violazioni compiute nell'arco di tre anni.

Il c.d. "Decreto Balduzzi", convertito nella legge n. 189 del 2012, trattava variegate tematiche, finalizzate, alcune, alla cura e ad alla riabilitazione delle persone affette da ludopatia, con il contemporaneo divieto di trasmettere in televisione la promozione di messaggi pubblicitari di giochi comportanti vincite in denaro.

E'stato all'uopo altresì modificato, ex legge n. 190 del 2014, poi successivamente riadattato dalla legge finanziaria 2015, il c.d. "osservatorio" teso a valutare le misure più congrue ed idonee per contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo e la relativa "dipendenza da ludopatia".

Per concludere, ciò di cui vi è ancora carenza attualmente, è la presenza di una pubblicità consapevole, di ferrei controlli che vietino seriamente l'accesso del gioco d'azzardo online ai minori oltre alla necessità di predisporre specifiche utenze telefoniche di assistenza ai giocatori in difficoltà.
Si auspica, pertanto, che si possa realizzare, anche a livello comunale e regionale,una informazione più coesa e mirata alla individuazione delle serie problematiche che il gioco artatamente cela ai suoi avventori più ingenui ed inconsapevoli.

(*) Dirigente Provinciale "Unione Nazionale Consumatori"



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I commenti dei nostri lettori

Il qualunque

8 anni fa

Altro che esaminare i fenomeni di malattia ludopatiche, basterebbe che lo stato la smetta di agevolare e permettere la esistenza delle macchinette mangia soldi per poi ottenere una percentuale esigua confronto ai danni che ha arrecato e che arreca.

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