cronaca

Sottrae decine di migliaia di euro ad anziana invalida: la Guardia di finanza denuncia un amministratore di sostegno

 

Nei guai un avvocato di Spoleto: aveva prelevato dai conti della sua assistita, senza giustificati motivi, più di 100 mila euro

 

Si prospettano pesanti conseguenze per un avvocato del Foro di Spoleto, denunciato dai Finanzieri del Comando Provinciale di Perugia per essersi appropriato dei risparmi di un’anziana signora, per la quale svolgeva l’incarico di amministratrice di sostegno. L’attività d’indagine, materialmente eseguita dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Foligno 


sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Spoleto, ha permesso di appurare che la professionista, approfittando delle condizioni psicofisiche della novantenne, aveva prelevato dai conti della sua assistita, senza giustificati motivi, più di 100 mila euro.

All’avvocato è stato contestato il reato di peculato, per il quale la normativa arriva a prevedere fino a dieci anni e sei mesi di reclusione. La donna rischia, inoltre, la radiazione dall’albo professionale, anche in considerazione del particolare ruolo riconosciuto dall’ordinamento alla figura dell’amministratore di sostegno, istituita al fine di tutelare le persone prive, in tutto o in parte, di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana.

L’operazione evidenzia il carattere trasversale dell’attività della Guardia di Finanza, a cui è demandata, oltre alla tutela del sistema fiscale, più in generale la salvaguardia di tutti i diritti dei cittadini a fronte dei reati commessi in loro danno.



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I commenti dei nostri lettori

Diane

5 anni fa

Due anni fa un altro avvocato amministratore di sostegno è stato denunciato per lo stesso reato sempre dalle fiamme gialle di Foligno http://www.umbriadomani.it/foligno/amministratore-di-sostegno-infedele-svuota-le-tasche-dellanziano-avvocato-denunciato-217287/?fbclid=IwAR3bDFmW-FJDy90es2I2Z4GYIeS_iLWmzt7IPlSXt0qB6oFhr-fdjb3OOPA

Diane

5 anni fa

Il problema è quando il giudice tutelare che ha nominato l\'amministratore di sostegno infedele non lo revoca perché colluso

il Qualunque

5 anni fa

SE L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO APPROFITTA DELLA SITUAZIONE VA ESONERATO AD OCCUPARSI DI QUALUNQUE ALTRA ATTIVITA' - AVENDO DIMOSTRATO DI ESSERE PROPENSO A DELINQUERE - PERTANTO MI AUGURO CHE LA GUARDIA DI FINANZA IN TUTTA ITALIA CONTROLLI QUESTI DELEGATI AL SOSTEGNO E NE VERIFICHI LA SERIETA' E LA ONESTA In tema di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare può prevedere d'ufficio, ex artt. 405, comma 5, nn. 3 e 4, e 407, comma 4, c.c., sia con il provvedimento di nomina dell'amministratore, sia mediante successive modifiche, la limitazione della capacitá di testare o donare del beneficiario, ove le sue condizioni psico-fisiche non gli consentano di esprimere una libera e consapevole volontá. Infatti - esclusa la possibilitá di estendere in via analogica l'incapacitá di testare, prevista per l'interdetto dall'articolo 591, comma 2, c.c., al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, ed escluso che il combinato disposto degli articoli 774, comma 1 e 411, commi 2 e 3, c.c., non consenta di limitare la capacitá di donare del beneficiario - la previsione di tali incapacitá può risultare strumento di protezione particolarmente efficace per sottrarre il beneficiario a potenziali pressioni e condizionamenti da parte di terzi, rispondendo tale interpretazione alla volontá del legislatore che, con l'introduzione dell'amministrazione di sostegno, ha voluto realizzare un istituto duttile, e capace di assicurare risposte diversificate e personalizzate in relazione alle differenti esigenze di protezione. DALL'ARTI 404 DEL CODICE CIVILE

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